ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL QUATERNARIO
Statuto in vigore dopo la delibera del Consiglio di Presidenza del 19 settembre 2016 ed il parere espresso dall'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2016
DENOMINAZIONE
Art. 1
É costituita un'Associazione denominata "Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario (nel seguito indicata come "AIQUA" o "l'Associazione"). L'AIQUA è un’associazione apolitica ed aconfessionale, non avente scopo di lucro tra studiosi interessati alle discipline afferenti allo studio del Quaternario.
L'AIQUA è stata costituita nel 1978 [Atto Costitutivo Notaio Aldo Vico di Bologna Rep. n° 85953 fasc. n°13148 del 2.6.1978, registrato il 19.6.1978 al n°9495 Atti Pubblici].
DURATA
Art. 2
La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050 ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
SEDE
Art. 3
L'AIQUA ha sede sociale e legale presso la sede del Museo di Storia Naturale a Firenze. Rappresentanti legali ed amministrativi sono il Presidente ed il Segretario in carica.
SCOPI
Art. 4
L'AIQUA è Associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro. Essa è costituita con la specifica finalità di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio e la conoscenza del Quaternario e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale relativo a questo ambito disciplinare. L'Associazione può promuovere e tutelare le attività e le iniziative esistenti e future volte alla diffusione della conoscenza del Quaternario e del relativo patrimonio culturale ed ambientale; istituire periodici incontri di studio e approfondimento, organizzare corsi e seminari, promuovere dibattiti, convegni e manifestazioni su temi culturali e su argomenti di generale interesse per la promozione del Quaternario, stimolare la formazione di gruppi locali o regionali, provvedere ad essere rappresentata presso Comitati, Commissioni, Convegni e Congressi. In ogni caso queste attività saranno destinate prevalentemente ai propri Soci.
L'Associazione può inoltre sostenere con adeguato contributo riviste e pubblicazioni e incentivare moralmente ogni altra attività che si ritenga utile, sul piano culturale, sociale e morale, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale inerente il Quaternario.
L'Associazione può, inoltre, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche e opuscoli con finalità divulgative, attività multimediali e televisive sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale, limitando così l'eventuale distribuzione dei suddetti beni prevalentemente ai soli Soci. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può reperire e gestire fondi e attrezzature. Sono espressamente escluse dallo scopo sociale finalità politiche e lucrative.
SOCI - ADESIONE
Art. 5
L'AIQUA è costituita da Soci ordinari ed onorari.
Tra i Soci vige una disciplina sostanzialmente uniforme. É espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Possono essere Soci gli studiosi ed i cultori interessati al Quaternario, nonché gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni, gli Istituti scientifici, le biblioteche, le Istituzioni culturali. Questi ultimi sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un suo delegato.
Sono Soci onorari, gli studiosi che abbiano contribuito in misura rilevante allo sviluppo delle scienze del Quaternario e che l'Assemblea dell'AIQUA abbia riconosciuto e nominato tali per meriti specifici. Possono essere Soci dell'AIQUA cittadini e istituzioni italiane e straniere.
Chi desidera diventare Socio deve inviare la propria domanda al Segretario. La richiesta verrà valutata e ratificata dal Consiglio di Presidenza ed ufficialmente comunicata ai Soci nel corso dell’Assemblea dei Soci successiva.
I Soci hanno diritto:
a) di intervenire alle Assemblee dei Soci; il socio assente può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo; ciascun socio non può essere latore di più di cinque deleghe;
b) di partecipare a tutte le attività scientifiche dell'AIQUA;
c) di ricevere in formato digitale o cartaceo la rivista ufficiale dell'AIQUA "Alpine and Mediterranean Quaternary” (di seguito indicato come "la Rivista"), secondo le modalità previste proposte dal Consiglio ed approvate dall’assemblea
SOCI - DIRITTO DI RECESSO
Art. 6
I Soci hanno diritto di recesso in qualsiasi momento. I Soci ordinari devono comunque essere in regola con le quote associative. I Soci che al termine di un anno solare non abbiano versato la quota dell'anno precedente perdono il diritto di voto alle Assemblee e quello di ricevere la rivista, ove previsto.
DOVERI DEI SOCI
Art. 7
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.
Tutti i Soci (esclusi quelli onorari) hanno l'obbligo di versare la quota sociale annuale, il cui importo viene determinato annualmente dall’assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza. I nuovi Soci sono tenuti a pagare la quota per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. I soci morosi sono tenuti a pagare le quote pregresse (per un massimo di due) pena la decadenza (vedi art. 8, c)
Il contributo associativo non può essere trasferito ad altri ad eccezione del caso di morte e non è rivalutabile.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 8
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto con raccomandata al Segretario almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno;
b) per delibera di esclusione emessa dal Consiglio di Presidenza per accertati motivi di incompatibilità ,quali aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e per altri motivi che il Consiglio di Presidenza ritenga, con maggioranza di almeno 2/3 (due terzi), abbiano comportato danni all'Associazione;
c) per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ai due anni consecutivi.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono organi dell'AIQUA:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) i Revisori dei Conti.
Solo i Soci Persone Fisiche possono essere eletti alle cariche sociali.
ASSEMBLEA
Art. 10
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
L'Assemblea dei Soci viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea può inoltre essere convocata:
a) per decisione del Consiglio di Presidenza;
b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei Soci.
Art. 11
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, che ne fissa analiticamente l'ordine del giorno e la sede, con preavviso di almeno 20 (giorni), mediante invio di lettera ai Soci.
L'avviso di convocazione potrà essere inviato ai soci anche via fax o e-mail. Per l'utilizzo di tali mezzi è necessario che i soci eleggano domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o l'indirizzo di posta elettronica indicato nel libro degli associati.
Per coloro che non intendano indicare l'utenza fax o l'indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indirizzo effettuato in precedenza, resta il diritto di ricevere l'avviso di convocazione a mezzo lettera.
Art. 12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da una persona designata dal Consiglio.
In caso di votazione per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente viene assistito nelle formalità di scrutinio dei voti da due scrutatori all'uopo designati tra i soci presenti.
Vista l'ampiezza della compagine associativa e la sua dislocazione in diversi paesi, al fine di consentire una espressione democratica del voto da parte di tutti i Soci è ammessa la modalità di voto a distanza (per posta o con modalità telematica che consenta l’effettiva verifica degli aventi diritto al voto) come disciplinato al presente articolo ed al successivo articolo 13 (tredici).
Assemblea Ordinaria
L'Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio, per delega o mediante apposita scheda di adesione fatta pervenire per posta o per mail con modalità comprovante l’avvenuta ricezione di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio, per delega o mediante apposita scheda di adesione fatta pervenire per posta o per mail con modalità comprovante l’avvenuta ricezione. Le deliberazioni sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi.
É ammesso l'intervento per delega nella misura massima di cinque deleghe per Socio.
Le votazioni avvengono nominalmente mediante lo scrutinio delle schede di votazione consegnate nel corso dell'assemblea stessa, all'uopo pervenute per posta, per mail con modalità comprovante l’avvenuta ricezione, o salvo quanto precisato nel successivo art. 13 (tredici).
Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante e, in caso di votazione, dagli scrutatori.
Ogni Socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto a un solo voto.
Assemblea Straordinaria
Per l'Assemblea Straordinaria valgono le medesime norme di convocazione, partecipazione e votazione dell'Assemblea Ordinaria, anche con riferimento alle votazioni che devono essere fatte mediante schede inviate per posta, o per mail con modalità comprovante l’avvenuta ricezione, o consegnate nel corso dell'Assemblea stessa secondo le norme precisate nel presente articolo e nel successivo art. 13 (tredici).
Art. 13
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Presidenza e dei revisori dei Conti;
b) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio di Presidenza;
c) eleggere i Revisori dei Conti;
d) fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'adeguamento delle quote di ammissione;
e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza;
in sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento della Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza.
Tutte le delibere di competenza dell'Assemblea dei Soci vengono adottate secondo i criteri e le maggioranze stabiliti dall'art. 12 (dodici), ad eccezione di quelle relative:
a) all'elezione delle cariche sociali, per le quali è previsto lo scrutinio segreto mediante scheda in busta chiusa o apposita procedura telematica; l'elezione del Presidente, dei sei Consiglieri e dei tre revisori dei conti avviene attraverso votazione mediante schede inviate per posta o per via telematica o presentate all'Assemblea dei Soci che deve essere tenuta alla scadenza delle cariche sociali; la votazione avviene su due schede distinte, una relativa al Presidente, una relativa ai sei Consiglieri e ai tre revisori dei conti; l'elezione avviene per maggioranza dei voti espressi;
b) allo scioglimento dell'Associazione, per il quale è previsto il voto a favore della risoluzione da parte di almeno 3/4 dei Soci;
c) alle proposte di modifica dello Statuto, per le quali la deliberazione è valida con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi;
d) alla proposta di trasferimento della sede dell'Associazione, per il quale la deliberazione è valida con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Art. 14
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
c) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) deliberare circa l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci;
f) deliberare la data per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
g) deliberare la rappresentanza dell'Associazione in organizzazioni nazionali ed internazionali;
h) approvare i programmi scientifici ed organizzativi sociali;
i) indire referendum tra i Soci per la soluzione di questioni di interesse dell'AIQUA;
j) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore della Rivista nella persona di uno degli Associati;
k) incaricare il Presidente di assumere personale con contratto a termine fissandone i rapporti e le retribuzioni.
Art. 15
Il Consiglio di Presidenza è formato da:
a) il Presidente;
b) dieci Consiglieri;
c) il Segretario;
d) il Direttore della Rivista.
Il Presidente e sei Consiglieri sono eletti dai Soci fra i cultori delle diverse discipline.
I sette membri eletti cooptano altri quattro membri per meglio perseguire le finalità dell'Associazione, favorendo, per quanto possibile, la rappresentanza nel Consiglio dei diversi settori disciplinari.
Il Direttore della Rivista avrà diritto di voto per i problemi inerenti la Rivista stessa.
Il Presidente ed i membri eletti e cooptati del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. I membri eletti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
In caso di interruzione del mandato, per qualsiasi ragione, del Presidente, verrà indetta una nuova votazione con le modalità esposte nell'Art. 13.
Possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, soci e non soci che siano in grado fornire informazioni rilevanti in merito ad attività che coinvolgano AIQUA.
Art. 16
Il Consiglio di Presidenza si riunisce presso la sede legale od altrove, purché in Italia, sempre in un'unica convocazione, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre componenti. Per motivi di urgenza, riunioni straordinarie del Consiglio di Presidenza possono essere tenute per via telematica/informatica.
L'avviso di convocazione potrà essere inviato ai Consiglieri anche via fax o per mail con modalità comprovante l’avvenuta ricezione.
Per l'utilizzo di tali mezzi è necessario che i Consiglieri eleggano domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica indicato. Per coloro che non intendano indicare l'utenza fax o l'indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indirizzo effettuato in precedenza, resta il diritto di ricevere l'avviso di convocazione a mezzo lettera.
Il Consiglio può deliberare purché siano presenti almeno sei dei suoi membri, tra cui il Presidente.
Non sono ammesse deleghe ma i consiglieri impossibilitati a partecipare alla riunione del Consiglio di Presidenza per comprovati motivi possono partecipare ai lavori per via telematica mantenendo il diritto di voto. Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti. In caso di voto pari, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio ha facoltà di delegare al Presidente decisioni su questioni urgenti.
PRESIDENTE
Art. 17
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente, in caso di impedimento, può delegare un membro del Consiglio di Presidenza a rappresentarlo per ogni sua prerogativa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell'Associazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi dei Soci e dei terzi.
Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.
Art. 18
Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
SEGRETARIO
Art. 19
Il Segretario è un socio che esplica i compiti di segreteria dell'Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del Presidente.
Il Segretario viene proposto dal Presidente nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, il quale può ratificarne la nomina.
Il Segretario resta in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Presidente che lo ha scelto.
In caso di interruzione del mandato del Presidente, per qualsiasi motivo, il Segretario può continuare nel suo mandato.
Art. 20
Compiti del Segretario sono:
a) curare la corrispondenza relativa alle questioni sociali;
b) tenere e conservare gli archivi sociali;
c) amministrare il patrimonio dell'Associazione e preparare il rendiconto finanziario da sottoporre ad approvazione della prima Assemblea dopo la fine dell'anno finanziario;
d) preparare, d'accordo con il Presidente e i Consiglieri, l'ordine del giorno delle Assemblee.
REVISORI DEI CONTI
Art. 21
Ai Revisori dei Conti spetta il compito di controllare la correttezza dei bilanci preventivi e consuntivi e di pronunciarsi in proposito.
Art. 22
I revisori sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni. Essi sono rileggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE
Art.23
La Rivista "Alpine and Mediterranean Quaternary" è l'organo ufficiale di stampa dell'AIQUA.
Il funzionamento della Rivista è definito da un Regolamento elaborato dal Consiglio di Presidenza.
Art. 24
Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio di Presidenza nella persona di uno dei Soci e può essere riconfermato nell'incarico.
Il Direttore della rivista riceve dal Presidente, all'atto della nomina o riconferma, la delega di firmare, per suo conto, tutti i documenti pertinenti alla Rivista.
ENTRATE E PATRIMONIO
Art. 25
Le entrate dell'Associazione sono costituite come segue:
a) dai contributi annuali dei Soci;
b) da contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari necessità;
c) da contributi derivanti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere, anche sulla base di convenzioni;
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e Soci;
e) da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto.
I contributi annuali dei Soci devono essere versati in unica soluzione, entro il 31 maggio di ogni anno, fatto salvo per i nuovi soci la cui domanda sia accettata in data successiva.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
Art. 26
Le quote dei nuovi Soci sono dovute per tutto l'anno, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.
Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
NORME FINALI O TRANSITORIE
Art. 27
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 28
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 29
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 30
Le controversie che comunque e tra chiunque potessero insorgere, in dipendenza dell'applicazione e dell'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su richiesta della parte più diligente.
Qualora le parti siano più d'una, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime o il Presidente del Tribunale dovranno nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di disparità.
Il Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo. Il Collegio arbitrale è domiciliato presso la sede della Associazione. Il Collegio arbitrale funzionerà con funzioni di amichevole compositore, deciderà a maggioranza in via arbitrale libera, secondo equità, e senza formalità di procedura entro 3 (tre) mesi dalla nomina del Presidente e provvederà altresì anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.
Le parti si impegnano ad accettare senza riserva alcuna e a dare fedele ed immediata esecuzione alla determinazione arbitrale, che dovrà ritenersi equiparata ad una transazione direttamente stipulata.
Art. 31
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere richiesto, per iscritto al Consiglio Direttivo, da almeno i 3/4 dei Soci.
In caso di scioglimento i fondi /patrimonio dell’associazione eventualmente esistenti saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
F.to: MARIA RITA PALOMBO (Presidente)
F.to: ADELE BERTNI (Segretario facente funzioni)